Guida
06.10.2026

CSRD dopo l'Omnibus I: nuove soglie ed ESRS rivisti dal 2027

Vista aerea di una raffineria sulla costa meridionale della Sardegna, tra macchia mediterranea e mare turchese (illustrazione generata con IA)
L'Omnibus I limita la CSRD alle imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi, e gli ESRS rivisti si applicano dall'esercizio 2027. Che cosa cambia, quali opzioni ci sono per il 2026 e che cosa devono preparare l'industria e i suoi fornitori.

La direttiva (UE) 2026/470, nota come Omnibus I, ha limitato la CSRD alle imprese con più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di ricavi netti. Il 21 settembre 2026 sono stati inoltre pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) rivisti, che si applicano agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027. Per l'industria pesante cambia quanto bisogna rendicontare, non la necessità di dati sulle emissioni in grado di reggere a una verifica.

Chi resta nel perimetro della CSRD
  • Imprese dell'UE: più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di ricavi netti, con rendicontazione dall'esercizio 2027.
  • Gruppi di Paesi terzi: capogruppo con più di 450 milioni di euro di ricavi netti nell'UE e una controllata o succursale europea con ricavi netti oltre i 200 milioni, dall'esercizio 2028.
  • PMI quotate: fuori dal perimetro obbligatorio.
  • Prima ondata: gli Stati membri possono esentare, per gli esercizi 2025 e 2026, le imprese che già rendicontavano e scendono sotto le nuove soglie.

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 19 marzo 2027. Lo stesso testo limita la direttiva sul dovere di diligenza (CSDDD) alle imprese con più di 5.000 dipendenti e più di 1,5 miliardi di euro di ricavi netti, con applicazione dal 26 luglio 2029.

Che cosa cambia con gli ESRS rivisti

Il regolamento delegato (UE) 2026/1563 del 3 luglio 2026 modifica l'insieme di principi in vigore dal 2023:

  • Meno dati obbligatori: oltre il 60% in meno, secondo la Commissione.
  • Applicazione: esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027.
  • Esercizio 2026: vale un regime transitorio. L'impresa può applicare già i principi rivisti, mantenere quelli attuali o mantenerli con alcune agevolazioni; la scelta va documentata.
  • Principio volontario: il regolamento delegato (UE) 2026/1560 stabilisce il principio a uso volontario per le imprese tutelate dal limite alle richieste lungo la catena del valore.

Quel limite conta per i fornitori: dall'esercizio 2027, per redigere la propria rendicontazione un'impresa obbligata non può esigere, dalle imprese della sua catena del valore che hanno fino a 1.000 dipendenti, più informazioni di quelle previste dal principio volontario.

Che cosa non cambia per l'industria pesante
  • Il clima resta al centro: il principio sul clima (ESRS E1) mantiene l'inventario dei gas serra per ambiti (Scope) quando il clima è un tema rilevante, e la rendicontazione resta soggetta a un'attestazione esterna con limited assurance.
  • Gli stessi dati servono a più obblighi: i dati d'impianto (combustibili, energia elettrica, emissioni di processo) servono anche per l'EU ETS, per il calcolo delle emissioni incorporate che gli importatori chiedono per il CBAM e per i questionari dei clienti.
  • Uscire dal perimetro non ferma le richieste: clienti e banche obbligati continueranno a chiedere dati; il principio volontario fissa il tetto di ciò che possono esigere.
In Italia

L'Italia ha recepito la CSRD con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, e il rinvio di due anni per la seconda e la terza ondata con la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha convertito il decreto-legge n. 95/2025. Le nuove soglie dell'Omnibus I diventeranno diritto italiano solo con il recepimento, da completare entro il 19 marzo 2027: fino ad allora vale il d.lgs. 125/2024 nella versione vigente. Per le acciaierie e i distretti manifatturieri che forniscono gruppi obbligati, il cambiamento più concreto è il limite alle richieste lungo la catena del valore.

Che cosa fare nel quarto trimestre 2026
  1. Verificare il perimetro a livello di gruppo con le nuove soglie di dipendenti e ricavi, compresa la regola per le capogruppo di Paesi terzi.
  2. Scegliere e documentare l'opzione per l'esercizio 2026: principi attuali, attuali con agevolazioni o rivisti.
  3. Ricostruire l'elenco dei dati a partire dagli ESRS rivisti e assegnare a ciascun dato un sistema di origine e un responsabile.
  4. Definire il perimetro dell'inventario dei gas serra e mettere per iscritto quali società e impianti include.
  5. Dotare i dati d'impianto di una traccia di audit prima della verifica: fonte, metodo, fattore di emissione e data di ogni valore.
  6. Rispondere alle richieste dei clienti prendendo il principio volontario come riferimento.
Come aiuta Carbonova

Carbonova (San Paolo, Brasile) sviluppa Carbonova CarbonOS, una piattaforma con 15 agenti di IA specializzati che integra i dati operativi per l'inventario dei gas serra, l'MRV, i dati sulle emissioni incorporate ai fini CBAM e il reporting normativo, con traccia di audit di ogni calcolo. CarbonOS non sostituisce il revisore né il verificatore: rende ordinata e tracciabile la documentazione di cui hanno bisogno. Dettagli nella pagina conformità normativa sul carbonio e, per gli importatori, nella guida pratica al CBAM.

La mia impresa è ancora soggetta alla CSRD?

Solo se supera entrambe le soglie, 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti, oppure se è la capogruppo di un Paese terzo con più di 450 milioni di euro di ricavi netti nell'UE e una controllata o succursale europea con ricavi netti oltre i 200 milioni. In Italia queste soglie varranno dopo il recepimento.

Quali ESRS si applicano alla rendicontazione dell'esercizio 2026?

Il regolamento delegato (UE) 2026/1563 prevede tre strade per gli esercizi con inizio nel 2026: i principi attuali, gli attuali con alcune agevolazioni oppure quelli rivisti. Per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027 si applicano quelli rivisti.

Un cliente obbligato può chiedere i dati sulle emissioni a un fornitore fuori dal perimetro della CSRD?

Sì, ma con un tetto: per la propria rendicontazione non può esigere, da imprese che hanno fino a 1.000 dipendenti, più di quanto previsto dal principio volontario del regolamento delegato (UE) 2026/1560. Avere quei dati pronti e tracciabili evita di ripartire da zero a ogni questionario.

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Fonti

Ultima revisione: 6 ottobre 2026

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