Guida
30.09.2026

CBAM 2026: guida pratica per importatori e acciaierie in Italia

Nave da carico ormeggiata in un porto industriale
Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è nella fase definitiva. Guida pratica per importatori e acciaierie in Italia: dichiarante CBAM autorizzato, soglia di 50 tonnellate, certificati da febbraio 2027 e prima dichiarazione entro il 30 settembre 2027.

Dal 1° gennaio 2026 il CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è nella fase definitiva: chi importa più di 50 tonnellate l'anno di merci CBAM deve essere dichiarante CBAM autorizzato, presentare entro il 30 settembre 2027 la prima dichiarazione sulle importazioni del 2026 e restituire i relativi certificati, in vendita da febbraio 2027. Senza dati verificati dei fornitori si pagano valori predefiniti maggiorati, mentre le acciaierie vedono calare ogni anno le quote gratuite EU ETS.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026

Il periodo transitorio 2023-2025, fatto solo di relazioni trimestrali, è chiuso. Dopo il regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083, in vigore dal 20 ottobre 2025, valgono queste regole:

  • Autorizzazione. Sopra soglia importano merci CBAM solo i dichiaranti CBAM autorizzati, direttamente o tramite un rappresentante doganale indiretto che abbia la qualifica.
  • Dichiarazione annuale. Si presenta nel Registro CBAM entro il 30 settembre di ogni anno, la prima entro il 30 settembre 2027 per il 2026; l'invio può essere delegato a un soggetto che agisce in nome e per conto del dichiarante.
  • Certificati. Gli Stati membri li vendono sulla piattaforma centrale comune dal 1° febbraio 2027. Dal 2027, a fine trimestre, bisogna detenere certificati pari ad almeno il 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio dell'anno.
  • Prezzo. Per il 2026 è la media trimestrale delle aste EU ETS: 75,36 euro nel primo trimestre e 75,28 nel secondo; il prezzo del terzo è atteso il 5 ottobre 2026. Dal 2027 la pubblicazione sarà settimanale.
  • Valori predefiniti. Senza emissioni effettive verificate si applicano valori predefiniti maggiorati del 10% nel 2026, del 20% nel 2027 e del 30% dal 2028 per acciaio, alluminio, cemento e idrogeno, e dell'1% per i fertilizzanti (regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621).
Chi deve diventare dichiarante autorizzato CBAM

La soglia è di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno civile, sommando tutte le merci CBAM; l'esenzione non vale per energia elettrica e idrogeno. Superata la soglia, gli obblighi si applicano a tutte le importazioni dell'anno. Per un'acciaieria che acquista fuori dall'UE semilavorati come bramme e billette, ghisa, preridotto (DRI) o alcune ferroleghe, bastano poche spedizioni.

L'autorità nazionale competente è il Comitato ETS, come prevede l'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 modificato dal d.lgs. 147/2024. Fino alla costituzione del Comitato, le autorizzazioni sono state rilasciate con decreti della Direzione generale Mercati e infrastrutture energetiche del MASE; da fine maggio 2026 le concede il Comitato ETS con delibere pubblicate sul portale EU ETS Italia. La domanda si presenta nel Registro CBAM.

In dogana l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ammette le importazioni di merci CBAM solo da parte di soggetti autorizzati, salvo esenzioni, e con la circolare n. 36 del 24 dicembre 2025 ha dettato le indicazioni per la dichiarazione doganale. Ad agosto 2026 ha poi segnalato una funzione del Registro CBAM per monitorare le importazioni rispetto alla soglia. Gli organismi di verifica per lo schema CBAM sono accreditati in Italia da Accredia.

Le acciaierie sono esposte due volte: come importatrici pagano il CBAM su materie prime e semilavorati extra UE; come impianti EU ETS ricevono meno quote gratuite, perché il fattore CBAM della direttiva (UE) 2023/959 è del 97,5% nel 2026 e del 95% nel 2027 e si azzera nel 2034. La proposta di revisione dell'EU ETS del 17 luglio 2026 allungherebbe il percorso fino al 2038, ma è ancora in negoziato.

Il perimetro, poi, potrebbe estendersi ai prodotti a valle ad alto contenuto di acciaio e alluminio: dopo la proposta della Commissione di dicembre 2025, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale il 12 giugno 2026 e il Parlamento europeo la sua posizione il 15 settembre 2026. Elenco finale e data di avvio dipendono dai triloghi.

Cosa fare prima delle prossime scadenze
  1. Misurare l'esposizione 2026: massa netta per codice NC, Paese d'origine e fornitore, con un controllo continuo della soglia.
  2. Mettere in regola la qualifica. Chi ha presentato domanda entro il 31 marzo 2026 può importare in via provvisoria fino alla decisione dell'autorità; gli altri, sopra soglia, devono essere autorizzati o servirsi di un rappresentante doganale indiretto autorizzato prima di importare.
  3. Chiedere subito ai fornitori i dati effettivi per impianto, verificati da un verificatore accreditato: i verificatori si registrano nel Registro CBAM dal 1° settembre 2026 ed emetteranno le relazioni di verifica da gennaio 2027.
  4. Stimare il costo in due scenari: dati effettivi verificati contro valori predefiniti maggiorati, al netto dell'adeguamento che tiene conto delle quote gratuite EU ETS (regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620).
  5. Pianificare la cassa: acquisto dei certificati da febbraio 2027, copertura trimestrale del 50% dal 2027, restituzione entro il 30 settembre 2027.
  6. Aggiornare i contratti di fornitura con clausole su dati, verifica, tempi e ripartizione del costo CBAM.
Errori comuni
  • Calcolare la soglia per spedizione o per singolo codice invece che sulla massa netta cumulata dell'anno.
  • Estendere l'esenzione a elettricità e idrogeno, che ne sono esclusi.
  • Accettare dati dei fornitori non verificati: senza verifica accreditata valgono i valori predefiniti maggiorati.
  • Superare la soglia senza autorizzazione: la sanzione si calcola su tutte le emissioni incorporate importate nell'anno.
  • Indicare codici errati o incompleti nella dichiarazione doganale, con il rischio di blocco della merce.
  • Trattare l'estensione ai prodotti a valle come già in vigore, oppure ignorarla.
Come aiuta Carbonova

Carbonova (San Paolo, Brasile) sviluppa Carbonova CarbonOS, una piattaforma con 15 agenti di IA specializzati per l'inventario dei gas serra, l'MRV, i dati sulle emissioni incorporate ai fini CBAM e il reporting normativo, con traccia di audit. Per un importatore significa raccogliere e controllare i dati dei fornitori per impianto e codice NC, calcolare le emissioni incorporate e preparare i dati della dichiarazione; per un'acciaieria, integrare i dati operativi dell'impianto in inventario e MRV. Dettagli nelle pagine conformità normativa sul carbonio e industria siderurgica.

CarbonOS non sostituisce il verificatore accreditato né la responsabilità del dichiarante CBAM autorizzato: rende la documentazione ordinata, tracciabile e pronta per entrambi.

Chi è l'autorità competente per il CBAM in Italia?

Il Comitato ETS, in base all'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 come modificato dal d.lgs. 147/2024. Concede con proprie delibere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, compito svolto fino alla sua costituzione dalla Direzione generale Mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le domande passano dal Registro CBAM, mentre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica la qualifica al momento dell'importazione.

Cosa succede se supero la soglia di 50 tonnellate senza autorizzazione?

Il regolamento (UE) 2025/2083 applica all'importatore non autorizzato che supera la soglia la sanzione dell'articolo 26, paragrafo 2, calcolata su tutte le emissioni incorporate nelle merci importate nell'anno; il pagamento lo libera dagli obblighi di dichiarazione e restituzione per quelle importazioni. L'autorità può ridurre la sanzione se lo sforamento non supera il 10% della soglia o in caso di importazione provvisoria con domanda presentata entro il 31 marzo 2026.

Posso usare i dati del fornitore al posto dei valori predefiniti?

Sì, se sono emissioni effettive dell'impianto, determinate secondo le regole CBAM e verificate da un verificatore accreditato. Altrimenti si applicano i valori predefiniti per Paese d'origine e prodotto, maggiorati del 10% nel 2026, del 20% nel 2027 e del 30% dal 2028 per acciaio, alluminio, cemento e idrogeno. Le relazioni di verifica arriveranno nel Registro CBAM da gennaio 2027: conviene coinvolgere fornitori e verificatori adesso.

La prima dichiarazione CBAM scade il 30 settembre 2027, ma i dati del 2026 si costruiscono adesso. Se importate merci CBAM o gestite un'acciaieria in Italia, prenotate una demo: vi mostreremo come CarbonOS organizza dati dei fornitori, emissioni incorporate e traccia di audit.

Fonti

Ultima revisione: 30 settembre 2026

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