CBAM esteso ai prodotti a valle: a che punto è e come prepararsi

Oggi il CBAM colpisce i materiali di base: ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. L'UE ne sta negoziando l'estensione ai prodotti a valle ad alto contenuto di acciaio e alluminio, come componenti, carpenteria metallica o macchinari. La Commissione l'ha proposta a dicembre 2025; il Consiglio e il Parlamento europeo hanno definito le loro posizioni a giugno e a settembre 2026. Elenco e data non sono definitivi; la Commissione ha proposto l'avvio dal 1° gennaio 2028.
A che punto è l'iter
- Commissione (dicembre 2025): proposta di aggiungere circa 180 prodotti a valle con alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e un contenuto medio di acciaio o alluminio del 79%, con misure antielusione e modifiche per l'energia elettrica. Avvio proposto: 1° gennaio 2028.
- Consiglio (orientamento generale, 12 giugno 2026): sostiene l'estensione; secondo il Servizio Ricerca del Parlamento europeo, l'elenco del Consiglio copre circa 200 prodotti ad alta intensità di metallo: beni industriali, prodotti da costruzione e apparecchiature elettriche.
- Parlamento europeo (15 settembre 2026): la posizione, basata sulla relazione della commissione per l'ambiente del 9 luglio, porta l'elenco a 457 prodotti, include le piattaforme online che facilitano le importazioni e precisa i criteri per individuare le pratiche abusive.
- Prossimo passo: i triloghi. Finché un regolamento di modifica non sarà adottato e pubblicato, l'ambito del CBAM resta quello attuale.
Perché guardare a valle
Se si tassa solo l'acciaio, importare il componente già lavorato evita il costo: la rilocalizzazione delle emissioni si sposta di un anello lungo la catena del valore. L'estensione vuole chiudere questa via. La proposta e le due posizioni contengono anche misure antielusione; il Parlamento indica in particolare le lavorazioni minori fuori dall'UE, come taglio, rivestimento, foratura o assemblaggio.
Che cosa è già fissato: il CBAM di oggi
L'estensione aggiungerebbe merci all'elenco del regolamento; intanto gli obblighi attuali restano in vigore:
- Fase definitiva dal 1° gennaio 2026, con una soglia di 50 tonnellate per importatore e per anno (nessuna soglia per idrogeno ed energia elettrica).
- Dichiarante CBAM autorizzato: sopra la soglia può importare solo chi ha questa qualifica.
- Prima dichiarazione annuale: entro il 30 settembre 2027 per le importazioni del 2026; i certificati sono in vendita da febbraio 2027.
- Prezzo 2026: media trimestrale delle aste EU ETS, 75,36 euro nel primo trimestre, 75,28 nel secondo e 82,32 nel terzo.
- Valori predefiniti maggiorati: 10% nel 2026, 20% nel 2027 e 30% dal 2028 per acciaio, alluminio, cemento e idrogeno, in assenza di emissioni effettive verificate.
Chi sarebbe coinvolto
- Importatori di componenti, carpenteria metallica, macchinari e apparecchiature ad alto contenuto di acciaio o alluminio: famiglie di prodotti tipiche della meccanica e dei distretti manifatturieri italiani.
- Produttori di Paesi terzi che vendono questi prodotti nell'UE: i clienti chiederanno il contenuto di metallo di ogni prodotto e le emissioni degli impianti che hanno prodotto l'acciaio e l'alluminio.
- Produttori europei in concorrenza con prodotti finiti importati: l'estensione punta a ristabilire condizioni eque.
Che cosa si può preparare già ora
- Mappare le importazioni per codice NC e individuare i prodotti ad alto contenuto di acciaio o alluminio, con i tre elenchi (Commissione, Consiglio, Parlamento) come scenari.
- Documentare la massa di acciaio e alluminio di ogni prodotto e gli impianti di origine: è il dato comune a qualsiasi elenco finale.
- Chiedere ai fornitori le emissioni effettive verificate di quegli impianti, come per il CBAM attuale.
- Rifare il conto della soglia di 50 tonnellate: chi oggi è sotto può superarla se il testo finale conteggia i prodotti a valle.
- Inserire clausole sui dati nei contratti 2027: contenuto di metallo, emissioni per impianto, verifica e scadenze.
- Seguire i triloghi e aggiornare il budget quando elenco e data saranno noti.
Errori comuni
- Trattare la proposta come norma in vigore: elenco e data possono cambiare.
- Aspettare l'elenco finale per raccogliere i dati: contenuto di metallo ed emissioni per impianto serviranno con uno qualsiasi dei tre elenchi.
- Contare su una lavorazione minore fuori dall'UE per restare fuori dall'ambito di applicazione: le misure antielusione sono nella proposta e in entrambe le posizioni.
- Trascurare gli obblighi del 2026: la prima dichiarazione scade il 30 settembre 2027.
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L'estensione del CBAM ai prodotti a valle è già in vigore?
No. È una proposta della Commissione di dicembre 2025. Il Consiglio ha adottato l'orientamento generale il 12 giugno 2026 e il Parlamento europeo la sua posizione il 15 settembre 2026; mancano i triloghi e l'adozione formale. La data di avvio proposta è il 1° gennaio 2028.
Quali prodotti rientrerebbero nell'estensione?
Dipende dal testo finale: circa 180 prodotti nella proposta della Commissione, circa 200 secondo la posizione del Consiglio e 457 in quella del Parlamento. In tutti i casi si tratta di prodotti ad alto contenuto di acciaio o alluminio.
Cambia qualcosa per le importazioni del 2026?
No. Valgono le regole attuali: soglia di 50 tonnellate, qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e prima dichiarazione entro il 30 settembre 2027.
Importate o producete prodotti ad alto contenuto di acciaio o alluminio? Prenotate una demo per vedere come preparare i dati per impianto e per prodotto prima che l'elenco sia chiuso.
Fonti
- Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS): scheda sull'estensione del CBAM (settembre 2026)
- Commissione europea: accordo del Consiglio sul CBAM (12 giugno 2026)
- Commissione europea: prezzo dei certificati CBAM
- Regolamento (UE) 2025/2083 (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 (EUR-Lex)
Ultima revisione: 6 ottobre 2026




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